Diritti e doveri
I consiglieri comunali, per l’effettivo esercizio delle loro funzioni, hanno diritto di prendere visione e di ottenere copia dei provvedimenti adottati dall’ente, nonché dalle aziende ed enti dipendenti e degli atti preparatori in essi richiamati, nonché di avere tutti i documenti amministrativi ai sensi dell’articolo 22 della legge 7 agosto 1990 n. 241 e tutte le informazioni e notizie in loro possesso, utili all’espletamento del proprio mandato. Essi sono tenuti al segreto nei casi specificamente determinati dalla legge. I consiglieri comunali hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del consiglio. Hanno inoltre il diritto di presentare interpellanze, interrogazioni, mozioni e ordini del giorno. Il sindaco o gli assessori da lui delegati rispondono, entro trenta giorni, alle interrogazioni e ad ogni altra istanza di sindacato ispettivo di cui al comma 2 presentate dai consiglieri comunali. Le modalità di presentazione di tali atti e delle relative risposte sono disciplinate dal regolamento consiliare. (Articolo 13 del Testo unico delle Leggi regionali sull’ordinamento dei Comuni, approvato con D.P.Reg. 1 febbraio 2005, n. 3/L).